Obbligo di astensione

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L’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 – stabilisce che «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Il Codice etico e di comportamento dell'UPO (vedi "Normativa") precisa che l’obbligo di astensione è da ritenersi esteso a tutti i dipendenti, i quali devono procedere alla segnalazione scritta nei casi e secondo le modalità ivi specificate.

La violazione sostanziale della norma, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente.

A parte la responsabilità disciplinare del dipendente, la situazione di conflitto di interesse può costituire fonte di illegittimità del relativo procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, per violazione di legge e per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa.

Per approfondimenti ulteriori consultare il Piano triennale di prevenzione della corruzione.