Chiarimento in merito a partecipazione con incremento di un quinto della classifica SOA

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A seguito di un quesito formulato da un operatore economico, relativo alla richiesta di poter partecipare singolarmente con l’aumento di un quinto della categoria OG11, class. III, si ritiene di fornire il seguente chiarimento.

All’art. 10/2 – Criteri di ammissibilità delle offerte (Documentazione Amministrativa - Requisiti di qualificazione) del Disciplinare di gara è stabilito che i concorrenti devono produrre attestazione SOA relativa alle categorie ivi previste.

Stante la formulazione del Disciplinare di gara, si precisa che le classifiche indicate corrispondono all’importo delle lavorazioni.

Si precisa, altresì, che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le limitazioni di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 

Data di pubblicazione